Brexit: deal o no-deal

Il 29 marzo 2017, il Regno Unito ha notificato ufficialmente al Consiglio europeo l’intenzione di recedere dall’UE, a seguito di ciò e dopo numerosi round di negoziati, il 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito ufficialmente dall’Unione Europea, dando così inizio al periodo transitorio che si concluderà ufficialmente il 31 Dicembre 2020.

Durante il periodo transitorio sono proseguiti i negoziati che, ad oggi, non hanno portato a risultati concreti, attualmente manca ancora un accordo completo e si prevede un uscita senza accordo, o presumibilmente, un accordo parziale che coinvolge alcuni settori ma non certamente tutto il futuro dei rapporti tra UE e UK.

Nessuna delle due parti è rimasta immobile, UK ha stretto accordi con alcuni partner strategici (USA, Giappone ad esempio), l’UE dal canto suo ha iniziato un processo di informazione e di preparazione delle future relazioni commerciali, finanziarie e politiche.

L’Unuione europea rappresenta per le aziende Inglesi il 44,6% delle esportazioni del il 53.2% delle Importazioni, appare quindi necessario trovare un accordo che eviti ripercussioni negative per entrambe le parti.

Accordo o non accordo, dal punto di vista del commercio le differenze saranno limitate, a questo punto della contesa, è improbabile che si arrivi ad un accordo di unione doganale, osteggiato tra l’altro da Uk, quindi, quindi tutte le merci inviate in UK o in arrivo da UK saranno soggette alle norme doganali; le merci saranno considerate in Importazione o esportazione.

SPEDIRE IN UK

Tutte le volte che dobbiamo inviare merce in Uk sarà necessario effettuare un passaggio in dogana.

DOCUMENTI

  1. Fattura – fattura pro forma / lista valorizzata : indipendentemente dal regime prescelto sarà sempre necessario produrre un documento valorizzato per poter dichiarare correttamente la merce in dogana
  2. CMR – lettera di vettura
  3. Packing list – preferibile che sia consegnato, sempre per far si che la merce venga correttamente dichiarata in dogana
  4. VGM (per l’intermodale)
  5. Mandato di sdoganamento
  6. Dichiarazione di libera esportazione

 

DATI NECESSARI

  1. HS CODE – voce doganale – codice a 8 cifre che identifica la merce in dogana (può essere inserito in fattura o nel packing list.
  2. Valore merce – sempre necessario sia in importazione sia in esportazione
  3. Divieti all’esportazioni – alcuni prodotti sono soggetti a particolari, è sempre necessario che l’esportatore verifichi se sono necessarie licenze o autorizzazioni

IVA

  1. Vendita – le vendite saranno soggette alle disposizioni dell’art. 8 co. 1 del DPR 622/72; sarà quindi necessario ricevere la bolla di esportazione e la conferma dell’uscita della merce dal territorio UE
  2. Materiale gratuito – i materiali gratuiti (campionatura/omaggi) dovranno essere scortati da fattura proforma.
  3. Lavorazioni/riparazioni – anche in questo caso la merce sarà scortata da fattura proforma/lista valorizzata; il regime doganale preferibile in questi casi è quello della temporanea esportazione, ma non è obbligatorio, nel caso non si decida di utilizzare il regime temporaneo, al rientro la merce sarà soggetta al pagamento dei diritti sul valore totale della merce reimportata.

DOGANA

  1. Le merci dovranno essere sdoganate nel paese di residenza dell’esportatore, il documento da emettere è un esportazione (EX) che conterrà un numero MRN (movement reference number)
  2. Non sono previsti documenti di origine preferenziale non essendo stato raggiunto in tal senso, è sempre richiesta però l’indicazione dell’origine della merce (se UE o se Estera).
  3. UK ha aderito all’accordo di transito comune, quindi la merce potrà essere scortata da un documento T1 o T2 al fine di raggiungere senza ulteriori formalità alla dogana interna in cui verranno effettuate le operazioni doganali di importazione; da notare che questo documento non è obbligatorio e che, la merce Europea può transitare all’interno della UE in regime di libera circolazione anche se destinata all’esportazione.

 

MERCI PARTICOLARI

ACCISA

L’accisa è un’imposta che colpisce il prodotto nel momento della produzione ma che diventa esigibile nel momento dell’immissione in consumo, quindi, la merce (alcolici, tabacchi, lubrificanti, prodotti petroliferi) viaggia sempre in sospensione d’imposta dal momento della produzione fino al momento della effettiva immissione in consumo.

Tutti i prodotti soggetti ad accisa devono quindi essere scortati da un documento e-AD (documento amministrativo di accompagnamento) e la loro movimentazione può avvenire solo tra depositi fiscali.

Caso particolare è il VINO che, in virtù del fatto che si tratta di un prodotto ad aliquota 0 in Italia, può essere trasportato all’interno del territorio dello stato senza formalità, rimane inteso che ogni volta che un prodotto deve essere inviato ad un altro stato UE o fuori dalla UE con attraversamento di stati comunitari, dovrà essere scortato da documento e-AD.

DUAL – USE

I prodotti elencati nel reg. 409/2008, sono considerati a duplice uso, in quanto possono essere utilizzati anche a fini bellici, per tale motivo, le merci considerate duali sono soggette ad autorizzazione all’esportazione.

CITES

I prodotti derivanti da piante o animali in via d’estinzione sono soggetti alla convenzione di Washington (CITES); i prodotti di queste specie dovranno essere scortati da documentazione idonea e saranno soggetti ad un controllo obbligatorio da parte del corpo dei carabinieri forestali.

GVMS – GMR – ed ingresso nei porti

Fin dall’Inizio dei negoziati, il governo e la Dogana Inglese (HMRC) hanno studiato la possibilità di una spinta digitalizzazione dei processi doganali, da questa spinta è nata la necessità di un sistema IT capace di ricevere i dati relativi alle merci in arrivo in UK.

Questa piattaforma (attualmente in fase di test) è il GVMS, qui verranno caricati i dati delle esportazioni e fungerà da preavviso di merce in ingresso; da qui verranno estrapolati i dati di ingresso, le tipologie di merci, sarà consentito un intervento di controllo e sarà possibile completare le procedure doganali di importazione.

Il GVMS rilascerà un numero (GMR) che dovrà essere presentato all’ingresso nei porti, per il trasporto intermodale o all’accesso all’Eurotunnel per il trasporto stradale.

Le autorità dei paesi coinvolti e l’autorità portuale non consentirà l’accesso al porto per tutti i mezzi sprovvisti di GMR.

 

Cosa succede in UK all’arrivo?

HMRC ha previsto diverse modalità di sdoganamento, in particolare sono state fornite diverse possibilità di semplificazione del processo.

EIDR, CFSP, TPS: queste  sigle identificano diverse possibilità di sdoganamento semplificato, in particolare le prime due prevedono la possibilità di far entrare la merce in Uk (esclusivamente previste per le merci provenienti da UE), senza completare in tutte le sue parti la dichiarazione di importazione.

EIDR in particolare concede la possibilità di importare la merce e regolarizzare la posizione entro 6 mesi dall’ingresso, compreso il pagamento dei diritti gravanti sulla merce.

EIDR e CFSP al momento non prevedono particolari autorizzazioni, quindi è importante che le aziende inglesi si dotino di questi strumenti, di contro, essendo sistemi riservati ai soggetti UK, non saranno attivabili da società Europee, ciò deve essere chiaro, nel caso soprattutto di vendite che prevedono rese DDP.

HRMC ha previsto tre step per l’attivazione di tutte le attività doganali, nella prima fase, solo le merci pericolose e le merci soggette ad accisa saranno soggette a formalità complete, le altre potranno beneficiare di semplificazione volte a velocizzare le attività doganali.

Il sistema di semplificazioni si concluderà il 1 luglio 2021.

 

Riassumendo:

cosa devo avere per esportare?

  1. Codice EORI valido (in Italia uguale alla Partita Iva) verificate qui https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp
  2. Fattura di vendita o documento valorizzato (in base al tipo di transazione) in cui dovranno essere indicati:
    1. Destinatario e suo codice EORI UK
    2. Descrizione commerciale del prodotto
    3. HS Code (può essere fornita anche su altro documento)
    4. Valore merce (completo in tutti i suoi elementi)
    5. Origine merce
    6. Incoterms applicabile
  3. PACKING LIST
  4. CMR
  5. VGM

Cosa devo sapere?

  1. La mia merce è di libera esportazione
  2. Chi effettuerà lo sdoganamento in esportazione ed a carico di chi saranno le spese
  3. Chi effettuerà lo sdoganamento in importazione ed a carico di chi saranno le spese

 

IMPORTARE DA UK

Dal primo gennaio 2021, le merci in arrivo da UK saranno in posizione extracomunitaria, dovranno essere sdoganate in base a quanto previsto dalla normativa Comunitaria e saranno soggette a Dazio “paesi Terzi” ovvero al dazio previsto dalla tariffa doganale comune, senza possibilità di utilizzo delle preferenze tariffarie.

Utile notare che, nonostante sia possibile effettuare la sola immissione in libera pratica presso uno stato membro diverso da quello di destinazione, è sempre preferibile effettuare lo sdoganamento presso lo stato di destinazione.

Il passaggio in dogana non colpisce solo aspetti fiscali, ma anche sanitari e di salute oltre che di controllo di marchi; tutti aspetti che dovranno essere valutati.

Anche nel caso dell’Importazione potrà essere scelta la destinazione doganale appropriata per l’utilizzo finale del bene:

I regimi sono:

  1. IMPORTAZIONE DEFINITIVA – la merce viene definitivamente importata in UE con pagamento dei diritti afferenti.
  2. IMPORTAZIONE TEMPORANEA – la merce viene importata temporaneamente, potrà essere fatto nel caso di merce in riparazione, lavorazione ed in ogni caso in cui sarà necessario poi reinviare a destino la merce; in questo caso dovrà essere garantito l’importo dei diritti
  3. DEPOSITO DOGANALE – TEMPORANEA CUSTODIA – la merce viene introdotta in un deposito autorizzato, dovrà potrà essere inviata alla destinazione finale.
  4. TRANSITO – la merce in transito è considerata in regime sospensivo dal momento di ingresso fino a raggiungere la dogana dove verrà dichiarata.

Documenti necessari

  1. Fattura
  2. CMR
  3. Packing List
  4. Documento di transito T1 (nel caso la merce non venga sdoganata a confine UE).

La fattura dovrà indicare il valore, completo in ogni elemento ed in base alla regola Incoterms prevista dalla vendita, potrà essere richiesto dalla dogana anche il costo del trasporto; questo è dovuto al fatto che, l’imponibile dazio è formato dal valore merce nel momento di ingresso nella UE mentre, il valore imponibile IVA è formato dal valore totale a destino del prodotto.

 

DOGANE E IVA

La merce dovrà essere sempre sdoganata, con pagamento dei diritti doganali (dazio ed IVA), il trasportatore dovrà presentare la documentazione sopra menzionata ed il documento di transito.

Giova ricordare che UK fa parte dell’accordo di transito comune, quindi la merce potrà partire da UK dopo l’esportazione, scortata da documento T1, in cui dovrà essere indicata la dogana di destinazione.

Situazioni Particolari:

Accisa: le merci soggette ad accisa potranno essere sdoganate con pagamento integrale dell’imposta oppure, potrà essere inviata in sospensione d’imposta verso un deposito fiscale.

Alimenti: i prodotti alimentari potranno essere importati solo se in possesso di certificato sanitario emesso con sistema TRACES, per l’Italia presso gli uffici USMAF presenti in dogana.

Prodotti a contatto con alimenti: i prodotti cd MOCA (materiali ed oggetti che andranno a contatto con alimenti) sono, anche questi soggetti a rilascio Nulla Osta Sanitario, come nel caso precedente dovranno essere in regola con la normativa comunitaria riguarda produzione ed etichettatura.

Imballaggi: gli imballaggi vuoti, per quanto ad ora conosciuto, potranno essere dichiarati con procedura verbale.

 

TRANSITO

Il regime del transito è un regime sospensivo, ciò significa che la merce scortata da Transito (interno o esterno) può attraversare liberamente un territorio terzo pur non avendo concluso la formalità doganali.

Il transito può essere esterno (T1) o interno (T2); la differenza risiede nella posizione della merce e non dal luogo di partenza.

Il T1 si emette su merce ESTERA non ancora immessa in libera pratica, questo documento permette alla merce in arrivo da un paese terzo di attraversare il territorio unionale ed arrivare alla dogana dove verrà chiuso il T1, quindi si concluderà il regime di sospensione, con il vincolo della merce ad un altro regime definitivo.

Il T2 si emette su merce unionale ed ha la medesima finalità del precedente documento.

Il regime del transito si applica a tutti gli stati UE ed agli stati che hanno siglato l’accordo di transito comune (CTC); i paesi sono; Serbia Macedonia Turchia Svizzera Norvegia Liechtenstein UK.

Per il passaggio in questi stati è possibile emettere un documento di transito che si apre all’interno dello stato di partenza e si chiude all’interno dello stato di destinazione.

 

Riassumendo:

Per l’importazione è sempre necessario

  1. Fattura
  2. CMR
  3. HS code
  4. Incoterms
  5. Packing list

Valgono le stesse norme dell’esportazione per quanto riguarda il Dual Use ed eventuali divieti di importazione; sarà l’importatore a dover verificare se la merce è di libera importazione o meno.

I prodotti alimentari, che andranno a contatto con alimenti, animali e piante, saranno soggetti a controlli sanitari o fitosanitari.

I prodotti soggetti ad accisa potranno essere importati solo con pagamento integrale dei diritti, compreso l’accisa a meno che non siano destinati ad un deposito fiscale autorizzato.

Cosa dobbiamo sapere

  1. Codice EORI dell’importatore
  2. HS Code
  3. Incoterms
  4. Eventuali elementi del valore merce non compresi in fattura
  5. Regime doganale da applicare (importazione definitiva o altro)

Per il pagamento dei diritti doganali può essere ammesso l’utilizzo del conto differito periodico dell’importatore o della casa di spedizione, mentre per l’IVA le società che ne hanno la possibilità, potranno emettere una dichiarazione d’intento.

 

Glossario

  • ATA: il carnet ATA permette il transito e l’importazione temporanea di merce destinata a Fiere, attrezzature ed articoli simili.
  • CMR: lettera di vettura per il trasporto di merci su strada, determina l’assoggettamento del trasporto alla convenzione CMR.
  • DAE: documento accompagnamento esportazione
  • DAT: documento accompagnamento Transito
  • DAU: documento amministrativo unico; il formato del documento unico delle bolle doganali.
  • ENS: entry summary declaration : comunicazione necessaria di pre-avviso, obbligatoria dal 1 luglio 2021per tutte le merci
  • Export document: Documento di esportazione, può essere noto anche come EX o EX A; è sostanzialmente la bolla doganale di esportazione
  • GMR: Goods Movement reference; il numero rilasciato dal nuovo sistema IT dell’HMRC, che permette il pre-avviso della merce in importazione in UK
  • INCOTERMS: termini di resa determinati dalla camera di commercio internazionale, che fissano gli obblighi e la ripartizione dei costi tra mittente e destinatario.
  • MRN: Movement reference number, numero che viene associato ad una bolla doganale di esportazione o di transito, necessario per l’uscita della merce dalla UE
  • T1: documento di transito esterno
  • T2: Transito Interno

 

Link Utili

 

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – BREXIT - https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit

Governo UK – manuale operativo - https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model

GVMS – institute of export - https://www.export.org.uk/news/515066/What-is-GVMS-the-UKs-new-border-IT...

Convalida codice EORI - https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp

DG Trade – EU - https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/

 

2020 16 Dic