Il 29 marzo 2017, il Regno Unito ha notificato ufficialmente al Consiglio europeo l’intenzione di recedere dall’UE, a seguito di ciò e dopo numerosi round di negoziati, il 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito ufficialmente dall’Unione Europea, dando così inizio al periodo transitorio che si concluderà ufficialmente il 31 Dicembre 2020.
Durante il periodo transitorio sono proseguiti i negoziati che, ad oggi, non hanno portato a risultati concreti, attualmente manca ancora un accordo completo e si prevede un uscita senza accordo, o presumibilmente, un accordo parziale che coinvolge alcuni settori ma non certamente tutto il futuro dei rapporti tra UE e UK.
Nessuna delle due parti è rimasta immobile, UK ha stretto accordi con alcuni partner strategici (USA, Giappone ad esempio), l’UE dal canto suo ha iniziato un processo di informazione e di preparazione delle future relazioni commerciali, finanziarie e politiche.
L’Unuione europea rappresenta per le aziende Inglesi il 44,6% delle esportazioni del il 53.2% delle Importazioni, appare quindi necessario trovare un accordo che eviti ripercussioni negative per entrambe le parti.
Accordo o non accordo, dal punto di vista del commercio le differenze saranno limitate, a questo punto della contesa, è improbabile che si arrivi ad un accordo di unione doganale, osteggiato tra l’altro da Uk, quindi, quindi tutte le merci inviate in UK o in arrivo da UK saranno soggette alle norme doganali; le merci saranno considerate in Importazione o esportazione.
SPEDIRE IN UK
Tutte le volte che dobbiamo inviare merce in Uk sarà necessario effettuare un passaggio in dogana.
DOCUMENTI
DATI NECESSARI
IVA
DOGANA
MERCI PARTICOLARI
ACCISA
L’accisa è un’imposta che colpisce il prodotto nel momento della produzione ma che diventa esigibile nel momento dell’immissione in consumo, quindi, la merce (alcolici, tabacchi, lubrificanti, prodotti petroliferi) viaggia sempre in sospensione d’imposta dal momento della produzione fino al momento della effettiva immissione in consumo.
Tutti i prodotti soggetti ad accisa devono quindi essere scortati da un documento e-AD (documento amministrativo di accompagnamento) e la loro movimentazione può avvenire solo tra depositi fiscali.
Caso particolare è il VINO che, in virtù del fatto che si tratta di un prodotto ad aliquota 0 in Italia, può essere trasportato all’interno del territorio dello stato senza formalità, rimane inteso che ogni volta che un prodotto deve essere inviato ad un altro stato UE o fuori dalla UE con attraversamento di stati comunitari, dovrà essere scortato da documento e-AD.
DUAL – USE
I prodotti elencati nel reg. 409/2008, sono considerati a duplice uso, in quanto possono essere utilizzati anche a fini bellici, per tale motivo, le merci considerate duali sono soggette ad autorizzazione all’esportazione.
CITES
I prodotti derivanti da piante o animali in via d’estinzione sono soggetti alla convenzione di Washington (CITES); i prodotti di queste specie dovranno essere scortati da documentazione idonea e saranno soggetti ad un controllo obbligatorio da parte del corpo dei carabinieri forestali.
GVMS – GMR – ed ingresso nei porti
Fin dall’Inizio dei negoziati, il governo e la Dogana Inglese (HMRC) hanno studiato la possibilità di una spinta digitalizzazione dei processi doganali, da questa spinta è nata la necessità di un sistema IT capace di ricevere i dati relativi alle merci in arrivo in UK.
Questa piattaforma (attualmente in fase di test) è il GVMS, qui verranno caricati i dati delle esportazioni e fungerà da preavviso di merce in ingresso; da qui verranno estrapolati i dati di ingresso, le tipologie di merci, sarà consentito un intervento di controllo e sarà possibile completare le procedure doganali di importazione.
Il GVMS rilascerà un numero (GMR) che dovrà essere presentato all’ingresso nei porti, per il trasporto intermodale o all’accesso all’Eurotunnel per il trasporto stradale.
Le autorità dei paesi coinvolti e l’autorità portuale non consentirà l’accesso al porto per tutti i mezzi sprovvisti di GMR.
Cosa succede in UK all’arrivo?
HMRC ha previsto diverse modalità di sdoganamento, in particolare sono state fornite diverse possibilità di semplificazione del processo.
EIDR, CFSP, TPS: queste sigle identificano diverse possibilità di sdoganamento semplificato, in particolare le prime due prevedono la possibilità di far entrare la merce in Uk (esclusivamente previste per le merci provenienti da UE), senza completare in tutte le sue parti la dichiarazione di importazione.
EIDR in particolare concede la possibilità di importare la merce e regolarizzare la posizione entro 6 mesi dall’ingresso, compreso il pagamento dei diritti gravanti sulla merce.
EIDR e CFSP al momento non prevedono particolari autorizzazioni, quindi è importante che le aziende inglesi si dotino di questi strumenti, di contro, essendo sistemi riservati ai soggetti UK, non saranno attivabili da società Europee, ciò deve essere chiaro, nel caso soprattutto di vendite che prevedono rese DDP.
HRMC ha previsto tre step per l’attivazione di tutte le attività doganali, nella prima fase, solo le merci pericolose e le merci soggette ad accisa saranno soggette a formalità complete, le altre potranno beneficiare di semplificazione volte a velocizzare le attività doganali.
Il sistema di semplificazioni si concluderà il 1 luglio 2021.
Riassumendo:
cosa devo avere per esportare?
Cosa devo sapere?
IMPORTARE DA UK
Dal primo gennaio 2021, le merci in arrivo da UK saranno in posizione extracomunitaria, dovranno essere sdoganate in base a quanto previsto dalla normativa Comunitaria e saranno soggette a Dazio “paesi Terzi” ovvero al dazio previsto dalla tariffa doganale comune, senza possibilità di utilizzo delle preferenze tariffarie.
Utile notare che, nonostante sia possibile effettuare la sola immissione in libera pratica presso uno stato membro diverso da quello di destinazione, è sempre preferibile effettuare lo sdoganamento presso lo stato di destinazione.
Il passaggio in dogana non colpisce solo aspetti fiscali, ma anche sanitari e di salute oltre che di controllo di marchi; tutti aspetti che dovranno essere valutati.
Anche nel caso dell’Importazione potrà essere scelta la destinazione doganale appropriata per l’utilizzo finale del bene:
I regimi sono:
Documenti necessari
La fattura dovrà indicare il valore, completo in ogni elemento ed in base alla regola Incoterms prevista dalla vendita, potrà essere richiesto dalla dogana anche il costo del trasporto; questo è dovuto al fatto che, l’imponibile dazio è formato dal valore merce nel momento di ingresso nella UE mentre, il valore imponibile IVA è formato dal valore totale a destino del prodotto.
DOGANE E IVA
La merce dovrà essere sempre sdoganata, con pagamento dei diritti doganali (dazio ed IVA), il trasportatore dovrà presentare la documentazione sopra menzionata ed il documento di transito.
Giova ricordare che UK fa parte dell’accordo di transito comune, quindi la merce potrà partire da UK dopo l’esportazione, scortata da documento T1, in cui dovrà essere indicata la dogana di destinazione.
Situazioni Particolari:
Accisa: le merci soggette ad accisa potranno essere sdoganate con pagamento integrale dell’imposta oppure, potrà essere inviata in sospensione d’imposta verso un deposito fiscale.
Alimenti: i prodotti alimentari potranno essere importati solo se in possesso di certificato sanitario emesso con sistema TRACES, per l’Italia presso gli uffici USMAF presenti in dogana.
Prodotti a contatto con alimenti: i prodotti cd MOCA (materiali ed oggetti che andranno a contatto con alimenti) sono, anche questi soggetti a rilascio Nulla Osta Sanitario, come nel caso precedente dovranno essere in regola con la normativa comunitaria riguarda produzione ed etichettatura.
Imballaggi: gli imballaggi vuoti, per quanto ad ora conosciuto, potranno essere dichiarati con procedura verbale.
TRANSITO
Il regime del transito è un regime sospensivo, ciò significa che la merce scortata da Transito (interno o esterno) può attraversare liberamente un territorio terzo pur non avendo concluso la formalità doganali.
Il transito può essere esterno (T1) o interno (T2); la differenza risiede nella posizione della merce e non dal luogo di partenza.
Il T1 si emette su merce ESTERA non ancora immessa in libera pratica, questo documento permette alla merce in arrivo da un paese terzo di attraversare il territorio unionale ed arrivare alla dogana dove verrà chiuso il T1, quindi si concluderà il regime di sospensione, con il vincolo della merce ad un altro regime definitivo.
Il T2 si emette su merce unionale ed ha la medesima finalità del precedente documento.
Il regime del transito si applica a tutti gli stati UE ed agli stati che hanno siglato l’accordo di transito comune (CTC); i paesi sono; Serbia Macedonia Turchia Svizzera Norvegia Liechtenstein UK.
Per il passaggio in questi stati è possibile emettere un documento di transito che si apre all’interno dello stato di partenza e si chiude all’interno dello stato di destinazione.
Riassumendo:
Per l’importazione è sempre necessario
Valgono le stesse norme dell’esportazione per quanto riguarda il Dual Use ed eventuali divieti di importazione; sarà l’importatore a dover verificare se la merce è di libera importazione o meno.
I prodotti alimentari, che andranno a contatto con alimenti, animali e piante, saranno soggetti a controlli sanitari o fitosanitari.
I prodotti soggetti ad accisa potranno essere importati solo con pagamento integrale dei diritti, compreso l’accisa a meno che non siano destinati ad un deposito fiscale autorizzato.
Cosa dobbiamo sapere
Per il pagamento dei diritti doganali può essere ammesso l’utilizzo del conto differito periodico dell’importatore o della casa di spedizione, mentre per l’IVA le società che ne hanno la possibilità, potranno emettere una dichiarazione d’intento.
Glossario
Link Utili
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI – BREXIT - https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit
Governo UK – manuale operativo - https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model
GVMS – institute of export - https://www.export.org.uk/news/515066/What-is-GVMS-the-UKs-new-border-IT...
Convalida codice EORI - https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp
DG Trade – EU - https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/